2002/2003/2004/2005/2006 © creato da Emanuele Bresci

Achatina e Ambiente

È importante ricordarsi che le Achatina sono chiocciole originarie dell'Africa e quindi, pur essendo improbabile che sopravvivano alle condizioni climatiche italiane non vanno per alcun motivo liberate in Natura.

Il rispetto per l'Ambiente è di primaria importanza. Chi decide di allevare animali provenienti dall'estero deve comprendere di avere una responsabilità nel tutelare la flora e la fauna locale evitando appunto la sua contaminazione con specie spesso invasive.


Elenco delle specie della fauna e flora selvatiche sottoposte a protezione mediante il controllo del loro commercio.

Regolamento (CE) 2724/00 della Commissione del 30 novembre 2000
(solo in versione pdf)

Alla voce "Gasteropodi" troverete le Achatinelle della famiglia delle Achatinellidae.

Visita per ulteriori informazioni il sito del Corpo Forestale dello Stato.


Raccolta dei gasteropodi della famiglia delle Helix
 

Achatina fulica ... vietato entrare!!!

La normativa U.S.A, canadese, australiana, neozelandese e di recente anche brasiliana vieta assolutamente l'importazione e la detenzione delle Achatina ritenendole una delle maggiori pesti. In passato si sono verificati casi di insediamento in aree degli U.S.A. e in Australia. Nel 1977 fu rinvenuta una colonia a Gordonvale nel nord del Queensland, Australia, è stata eliminata, ma i controlli si sono fatti più severi. In Florida negli anni '70 le Achatina fulica hanno rappresentato un grave rischio per l'agricoltura. In Asia le Achatina sono state introdotte come possibile risorsa alimentare, in realtà si sono dimostrate dannose, sia per le coltivazioni sia per le popolazioni locali di gasteropodi terrestri. Come forma di controllo sulle chiocciole giganti africane sono state successivamente introdotte le Euglandina rosea, chiocciole carnivore che predano altre chiocciole. Purtroppo le Euglandina non hanno eliminato le Achatina, ma hanno preferito cibarsi di Partulidae causandone l'estinzione.


 
REGIONE
PERIODI
   
Dall’1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix. Nel restante periodo dell’anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non supe­riore a due kg per persona.

La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° Luglio al 31 Marzo. E' comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

1. Dal 1° Novembre al 31 Agosto è vietata la cattura di tutte le specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola).
2. Dal 1° Settembre al 31 Ottobre è consentita la cattura di esemplari di tale genere, purché la loro dimensione minore non sia inferiore a millimetri 35 e per un quantitativo giornaliero per persona non superiore a 24 esemplari.
3. Nessuna limitazione di numero è posta ai soggetti di cui all'articolo 3.
4. La raccolta delle lumache è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

 

ARTICOLO 4
(Protezione delle chiocciole)
1. Le chiocciole (lumache con guscio con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alle specie Helix pomatia Helix aspersa) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all' uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l' acquisto.

2. E' consentito il commercio esclusivamente di chiocciole provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantita' e l' allevamento di provenienza.


 

1.È vietata la cattura di molluschi del genere Helix (chiocciole).

 

Helix sp. pl. (Chiocciola) divieto di raccolta dal 15/8 al 15/10
Eobania vermiculata (Chiocciola marinella) divieto di raccolta dal 15/8 al 15/10
 
1. La cattura di tutte le specie del genere Helix (Chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole ed è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.
 
Lazio

La cattura di tutte le specie del genere Helix (chiocciola) è vietata da un' ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli appartenenti alle università, agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

Dal 10 settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.
Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.
 
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